Split Payment per associazioni che applicano la L. 398/1991

19.01.2024

Dal 1 gennaio 2015, ogniqualvolta un ente non commerciale in relazione alla sua sfera complementare di attività di natura imprenditoriale si relaziona con un ente pubblico deve prestare estrema attenzione alla composizione della relativa fattura.

In relazione a essa, infatti, potrebbero trovare applicazione le disposizioni recate dal nuovo articolo 17-ter, inserito nel D.P.R. 633/1972 a opera della Legge Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, L. 190/2014). Tale disposizione prevede che l'Iva pur evidenziata in fattura dal cedente/prestatore (l'ente non commerciale) viene ad essere versata all'Erario direttamente dall'ente pubblico cessionario/committente, il quale evidentemente non la dovrà più pagare al cedente/prestatore (ente non commerciale). Questo meccanismo definito dello "split payment" o scissione dei pagamenti presenta pertanto delle peculiarità di carattere operativo con riferimento agli adempimenti da porre in essere sia da parte del cedente/prestatore (ente non commerciale), prevalentemente di natura contabile, ma soprattutto da parte dell'ente pubblico cessionario/committente che si dovrà invece qualificare come debitore dell'imposta in relazione all'operazione ricevuta. Tale meccanismo non va assolutamente confuso con quello del reverse charge o inversione contabile, similare nei suoi effetti in quanto pone sempre il cessionario/committente nella veste di debitore dell'imposta. In quest'ultima procedura tuttavia, contrariamente allo split payment, il cedente/prestatore emette una fattura senza Iva (c.d. "ad aliquota zero").

Con la circolare n. 15/E/2015, al § 2 l'Agenzia delle entrate afferma, ribadendo quanto già precisato con la precedente circolare n. 6/E/2015, che detta modalità non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Tra questi, viene espressamente citato il regime 398/1991 e quindi i soggetti che emettono fattura in applicazione di tale regime potranno continuare ad assolvere l'imposta con le ordinarie modalità e a versarla con le forfettizzazioni previste per tale regime. Occorre infatti ricordare che l'applicazione del regime dello split payment ai soggetti che applicano il regime 398/1991 avrebbe loro creato un eccessivo nocumento, considerando che il mancato incasso dell'Iva dai propri committenti avrebbero loro impedito di "trattenere" la quota di Iva non versata all'Erario.

Si consiglia quindi di indicare sulle fatture la seguente dicitura: Operazione effettuata da soggetto che si avvale dell'opzione per il regime fiscale di cui alla Legge n. assoggettata a split payment ai sensi della Circolare n. 15/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate