Raccolta fondi e Riforma del Terzo Settore
L'attuale normativa prevista dall'art. 25, c. 2 Legge 133/1999 prevede che le associazioni titolari di P.IVA che hanno optato per la Legge 398/1991 possano effettuare raccolte fondi occasionali (non più di due eventi all'anno) per un importo massimo di 51.645,69€ considerando i ricavi come attività non commerciale ai fini Ires, ma solo ai fini Iva.
Queste norme sono destinate a cambiare radicalmente per tutti gli enti destinatari della Riforma del Terzo Settore in quanto l'art. 7 del D.lgs. 117/2017 prevede che tutti gli ETS potranno effettuare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso l'erogazione di beni o servizi di modico valore.
In questo modo gli ETS potranno strutturare l'attività di raccolta fondi potendola effettuare in maniera sistematica.
Attenzione: gli enti che resteranno al di fuori della Riforma potranno continuare ad applicare quanto previsto dall'art. 25, c. 2 Legge 133/1999? Le ASD potranno continuare ad usufruire di questa agevolazione, mentre gli enti che non si adegueranno alla Riforma oppure le associazioni che ne resteranno escluse (come le culturali), ricadranno nell'impossibilità di applicare qualsiasi agevolazione ed il ricavo sarà di natura commerciale.