Nuovo obbligo tracciabilità trasferte collaboratori

10.02.2025

Tra le diverse novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 che riguardano anche il mondo sportivo rileviamo il nuovo obbligo di tracciabilità delle trasferte effettuate da lavoratori autonomi e subordinati.

Nello specifico la L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha apportato modifiche agli art. 51, comma 5 in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti e all'art. 54 TUIR in tema di determinazione dei redditi autonomo stabilendo che le spese relative a prestazioni alberghiere, di pasti nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.lgs. 09.07.1997 n. 241.

La norma si applica anche alle collaborazioni istituite presso ASD e SSD, sia in per quanto concerne contratti stipulati con gli sportivi che con gli amministrativi-gestionali.

Se le spese di viaggio e trasporto (con l'eccezione dei mezzi pubblici di linea), vitto e alloggio verranno pagate con modalità tracciabili queste non concorreranno a formare reddito per il collaboratore, in caso contrario (quindi con pagamento non tracciabile) la norma non ne vieta il rimborso, ma questo costituirà reddito per il soggetto che dovrà assoggettarlo ad Irpef.

Per riassumere schematicamente:

  • Spese di viaggio tramite mezzi di trasporto pubblico di linea: pagamento tracciato o non tracciato
  • Spese di viaggio tramite mezzi di trasporto pubblico NON di linea (taxi): pagamento tracciato, se il pagamento è non tracciato il rimborso concorre a formare reddito per il collaboratore
  • Spese per vitto, alloggio e trasferte senza utilizzo di mezzi pubblici di linea: pagamento tracciato, se il pagamento è non tracciato il rimborso concorre a formare reddito per il collaboratore

Se la questione è quindi di semplice soluzione per lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori sportivi non viene affrontato il tema delle trasferte effettuate dai volontari. Senza dimenticare la possibilità di riconoscere ai volontari sportivi i nuovi rimborsi forfettari fino a 400€ mensili al ricorrere di specifiche condizioni, si ritiene che i nuovi obblighi di tracciabilità non riguardino questa categoria di soggetti considerato che essi non intrattengono un rapporto di lavoro con l'ente sportivo

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