Novità 2024 per gli Enti del Terzo Settore

09.07.2024

Ad inizio luglio il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge, già precedentemente approvato dalla Camera, denominato "Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo Settore"

Vediamo in sintesi le principali novità, in attesa che le Legge venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale.


ATTIVITA' DIVERSE E SPONSORIZZAZIONI

Tra le principali novità rileviamo un nuovo periodo aggiunto alla fine dell'art. 6 D.lgs. 117/2017 dedicato alle ASD che hanno anche qualifica di APS.

Viene ora previsto che per le ASD iscritte sia al Registro nazionale delle attività sportive (RAS) che al RUNTS i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicitari, nonché dalla gestione degli impianti sportivi devono essere impiegati in attività di interesse generale riguardanti lo svolgimento di attività sportive


NOVITA' IN TEMA DI BILANCI

Prima di tutto viene aumentato da 220.000€ a 300.000€ annui complessivi l'ammontare dei proventi ed incassi al di sotto del quale l'ente può redigere il rendiconto semplificato per cassa, invece che il bilancio in contabilità ordinaria. Ottima semplificazione a lungo attesa

Per gli ETS con ricavi complessivi non superiori a 60.000€ sarà possibile redigere un rendiconto di cassa "aggregando" le entrate e le uscite. Vedremo se verrà predisposto un nuovo schema di rendiconto a cui attenersi.


MODALITA' DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEE E RIUNIONI

Anche se non esplicitamente previsto in Statuto viene concessa la possibilità di organizzare assemblee soci e riunioni del Consiglio Direttivo da remoto ed esprimere il voto per via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei soci collegati e che tutti abbiano la possibilità di ascoltare, intervenire ed esprimere il proprio voto.


AGGIORNAMENTO DEL RUNTS

Viene introdotta la possibilità che il legale rappresentante incarichi dei delegati ad operare nel RUNTS. Vedremo chi sarà delegabile e con quali modalità

IMPORTANTE - Da ora in poi il rendiconto consuntivo annuale non dovrà più essere depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo, ma entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' quindi ora necessario ricordarsi, per gli enti con anno sociale non coincidente con il solare, questa nuova scadenza obbligatoria.

Vi sono ulteriori numerose novità in questa nuova Legge, ma le principali sono quelle sopra elencate