La destinazione d'uso degli immobili degli Enti del Terzo Settore

15.12.2022

La Riforma del Terzo Settore prevede che tali enti possano utilizzare, per le proprie finalità istituzionali, immobili aventi qualunque destinazione d'uso urbanistica al fine di agevolarne lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Su questo punto il Ministero del Lavoro ha emanato la Nota n. 17314 del 17/11/2022 tramite la quale fornisce alcune importanti precisazioni. A parere del Ministero la norma in commento non permette la variazione di destinazione d'uso degli immobili utilizzati dagli ETS, né la necessità di apportare variazioni alla destinazione d'uso: gli ETS potranno utilizzare qualunque immobile per le proprie finalità, ma ciò non permette di derogare norme del Piano di gestione del Territorio del Comune dove si trova l'immobile scelto, ne appunto apportare qualunque modifica. Questo poiché una volta che il sodalizio dovesse decidere di trasferirsi e non utilizzare più l'immobile in oggetto questo tornerà soggetto alle norme edilizie e comunali che ne disciplinano e destinano l'uso.

Un'ultima precisazione importante: la norma è stata introdotta a beneficio di tutti gli Enti del Terzo Settore, non a favore degli enti sportivi dilettantistici. Per questi ultimi rimane il problema costante di poter utilizzare edifici che di frequente non sono conformi all'uso sportivo e, per il momento, il problema rimane senza soluzioni.