Il Volontariato nelle ASD
Di norma i "volontari" (anche se la terminologia giuridica corretta prevede che vengano chiamati "prestatori d'opera gratuita" nelle ASD mentre è corretto chiamarli volontari solo negli Enti del Terzo Settore) che operano presso l'ente ne costituiscono un fondamentale supporto per quanto concerne la gestione di tutti gli aspetti, dall'amministrazione alla didattica.
Per chi opera come volontario sono suggeriti degli adempimenti i quali, anche se non obbligatori, possono però porre il Direttivo al riparo da possibili contestazioni in caso di verifica.
Capita di frequente che, in caso di verifica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, qualcuno di questi volontari sia presente per seguire le fasi amministrative, aiutare i ragazzi negli allenamenti e così via; i diversi soci che vengono trovati a lavorare gratuitamente presso l'ente siano considerati lavoratori in nero e di conseguenza venga erogata la maxi sanzione prevista dalla normativa pari a 1.500€ - 36.000€ per ogni persona considerata lavoratore irregolare più una sanzione aggiuntiva per ogni giorno di lavoro.
Per evitare tale fattispecie per le ASD è consigliato predisporre una lettera apposita che viene inviata tramite raccomandata in plico senza busta (ossia piegando il foglio che verrà timbrato dalle Poste affinché abbia data certa) da parte del socio volontario all'indirizzo dell'associazione nella quale egli afferma di essere consapevole di non ricevere alcuna retribuzione per il tempo impiegato ed il lavoro svolto presso l'ente, che non avrà obblighi di presenza, e non dovrà dare ne un preavviso ne una motivazione nel caso in cui voglia smettere di svolgere il ruolo di volontario.
In seguito alla ricezione di tale raccomandata sarebbe inoltre opportuno quanto meno un verbale di Consiglio Direttivo in cui viene accettata la disponibilità dei soci volontari ed anche una lettera o una mail di ringraziamento per la disponibilità dimostrata da parte del Presidente al socio volontario.
Questa raccomandata è sufficiente che venga inviata una tantum (ogni 3 - 4 anni se la persona svolge attività continuamente presso l'ente) e conservata tra i documenti del sodalizio sportivo, non deve necessariamente essere rinviata annualmente salvo che venga smarrita. L'unica persona che a nostro avviso non è tenuta all'invio della lettera è il Presidente in quanto essendo il Legale Rappresentante è implicito nel suo ruolo che egli impieghi il suo tempo per la gestione dell'ente.
Per quanto riguarda invece gli Enti del Terzo Settore esiste il registro dei Volontari ed i problemi relativi al giustificare la presenza di tali persone presso i locali dell'associazione sono superati in maniera più agevole.