Il principio di democraticità nelle associazioni

02.12.2024

Nella gestione quotidiana delle associazioni deve essere sempre rispettato il principio di democraticità, così come previsto:

  • dall'art. 7 D.lgs. 28.02.2021 n. 36 il quale dispone che nello statuto devono essere espressamente previste "le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati"
  • dall'art 148, c. 8, DPR 22.12.1986 n. 917 "disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa" nonché "eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti."

Il rispetto o il mancato rispetto del requisito di democraticità è spesso fonte di controversie con l'Agenzia delle Entrate. La violazione degli obblighi statutari concernenti la democraticità del rapporto associativo è stata oggetto di un approfondimento da parte dell' Agenzia delle Entrate nella nota Circolare n.18/2018 denominata "Questioni di interesse delle associazioni e società sportive dilettantistiche" dove l'Ufficio ha avuto modo di precisare che non vi è un parametro univoco e specifico per verificare il venir meno del rispetto del principio di democraticità, ma è richiesta una valutazione da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative delle singola ASD.

Elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.

La clausola della democraticità si intende violata quando le specifiche azioni od omissioni da parte dell'associazione rendano sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell'associazione elementi quali:

  • la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
  • verbali di approvazione rendiconti sempre uguali di anno in anno o sintetici o carenti delle firme dei soci partecipanti;
  • la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
  • l'esercizio limitato del diritto di voto in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc..

Questi sono ad esempio i casi in cui vi è una preponderanza di tesserati in luogo dei soci, tenuto conto del fatto che è onere dell'associazione dimostrare l'esistenza dei requisiti di democraticità. Ed il tema della democraticità emerge soprattutto in questa circostanza, dove il numero dei tesserati è molto elevato in proporzione ai soci e questo squilibrio potrebbe condurre i verificatori a ritenere che vi sia una concentrazione delle capacità decisionali nelle figure di poche persone.

Non vi è una soluzione univoca a questo problema, che deve essere valutato situazione per situazione, ma sicuramente rendere edotte le persone che vogliono partecipare alle attività associative della scelta in merito ad acquisire la qualifica di socio (con tutti i diritti e doveri che questa comporta) oppure solo il tesseramento all'ente di secondo livello a cui l'associazione è affiliata è già una buona base di partenza per dimostrare che si tenta sempre di coinvolgere i soggetti nella partecipazione alla vita associativa del sodalizio.