Il diritto di voto dei membri del Direttivo nelle Assemblee dei Soci
La Riforma, nonostante tutte le pecche e le problematiche, ha un forte aspetto positivo ossia per la prima volta vengono codificati quasi tutti gli aspetti della gestione dell'ente. Tra i vari temi affrontati vi sono i diritti di voto in sede di Assemblea Soci.
L'Art. 25 stabilisce in dettaglio quali sono le competenze inderogabili dell'Assemblea, mentre nulla stabilisce in merito all'attribuzione di un compenso ai membri del Direttivo che vengono quindi considerati legittimi, salvo diversamente previsto da Statuto e Atto Costitutivo, quando autorizzato dall'Assemblea.
Inoltre nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Direttivo non hanno diritto di voto.
Questo divieto, finalizzato ad evitare conflitti di interesse in relazione alla redazione ed approvazione del rendiconto, è già presente da diversi anni in dottrina e viene confermato dalle nuove disposizioni alle quali continua quindi ad applicarsi l'art 2475 ter del Codice Civile.
Questo divieto pone di frequente dei problemi nelle associazioni di minori dimensioni nelle quali spesso un gran numero di soci sono membri del Direttivo, che vedono una scarsa presenza di altri soci non membri del Consiglio alle assemblee di approvazione del rendiconto.
Vi è da ultimo da aggiungere che in rare circostanze, in caso di verifica, viene contestato il voto espresso in conflitto di interessi dai membri del Direttivo. Questa possibilità è invece più frequente in caso di dissidio tra i soci che sfocia in cause civili, ma anche in questa situazione si tratta di casi molto sporadici.