I nuovi termini per il deposito rendiconto degli ETS da agosto 2024
Come da noi precedentemente comunicatovi il legislatore, tramite la Legge n. 104/2024 ha apportato diverse modifiche alla Riforma del Terzo Settore.
La normativa appena introdotta prevede diverse novità in tema di redazione dei bilanci, limiti dimensionali e schemi da utilizzare di cui approfondiremo in una successiva mail.
L'argomento di questo nostro aggiornamento è invece la Circolare ministeriale n. 6 di agosto 2024 che ha fornito utili chiarimenti sulla decorrenza del nuovo termine per il deposito al RUNTS del rendiconto consuntivo annuale.
Da quando la Riforma del Terzo Settore è entrata in vigore nel 2017 gli ETS hanno dovuto imparare a conoscere gli schemi ministeriali di rendicontazione e l'obbligo di deposito al Registro Nazionale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla sua decorrenza.
La Legge n. 104/2024 prevede invece, a decorrere dal 3 agosto 2024, che questo termine non sia più fisso al 30 giugno, ma "mobile" in base alla decorrenza dell'anno sociale del singolo ente, il quale avrà quindi 180 giorni (che sono diversi dai sei mesi) per il deposito al RUNTS del rendiconto, del suo verbale di approvazione ed anche dei rendiconti relativi alle raccolte fondi.
Ma come occorre conteggiare questa nuova decorrenza?
Il Ministero fornisce una fondamentale precisazione in merito, che deve essere tenute presente da tutti gli ETS il cui anno sociale non si chiude al 31/12.
La Circolare ministeriale n. 6/2024 indica che la nuova disposizione trova applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati dagli ETS a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della Legge n. 104/2024.
ESEMPIO
Ciò significa ad esempio che se la vostra associazione chiude l'anno al 31 agosto 2024 dovrà depositare il rendiconto assieme al verbale di sua approvazione al RUNTS entro il termine del 27 febbraio 2025.
Attenzione quindi a questa nuova importante modifica dei termini