I nuovi rimborsi per trasferta ai volontari delle ASD

02.09.2024

Il 30 luglio 2024 è stata confermata in Gazzetta Ufficiale la norma introdotta dal D.L. 71/2024, art. 3, la quale dispone una nuova normativa in tema di rimborsi spese per i volontari sportivi.

Come accennato la normativa è cambiata completamente con decorrenza 01/06/2024. Fino al 31/05/2024, in base all'art. 29 D.lgs. 36/2021 potevano essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; tali rimborsi non concorrevano a formare il reddito del percipiente. Potevano essere rimborsate spese per l'utilizzo dell'automezzo privato o mezzi di trasporto pubblico, vitto e alloggio in occasione della partecipazione a gare, manifestazioni ed eventi sportivi o missioni autorizzate dal Consiglio Direttivo. Per maggiori dettagli si rinvia alla Risoluzione n. 38 dell'11 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre il D.lgs. 120/2023 aveva introdotto anche la possibilità di riconoscere ai volontari un rimborso con semplice autocertificazione fino a 150€ mensili. Questa norma è stata abrogata il 31/05/2024

Come posso quindi rimborsare i volontari sportivi dal 1 giugno 2024?

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza nel limite complessivo di 400 euro mensili. Il rimborso forfetario è ammesso solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli enti affilianti, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purché questi ultimi deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'art. 35, c. 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'art. 36, c. 6; pertanto gli Enti eroganti compensi sportivi dovranno provvedere a integrare le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 36, c. 6-bis D.lgs. 36/2021 anche con le somme erogate a titolo di rimborso forfettario ex art. 29;

Questi nuovi rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del soggetto che li ha percepiti, ma devono essere computati per verificare il superamento dei limiti di non imponibilità Irpef di 15.000€ e previdenziale di 5.000€ rammentando che per la verifica del non superamento delle suddette franchigie è necessario tener conto della totalità dei compensi sportivi percepiti da qualunque ASD o SSD nel corso dell'anno solare in corso.

Allo stato attuale si ritiene che anche i rimborsi analitici in base alle spese effettivamente sostenute e documentate possano ancora essere utilizzate, stante l'impossibilità al momento di erogare i novi rimborsi forfettari da 400€ mensili per via della mancanza del "mansionario dei volontari" che ogni ente affiliante dovrà predisporre