Divieto di indiretta distribuzione degli utili
Per tutte le associazioni vige il divieto di indiretta distribuzione degli utili sociali fin da D.lgs. 460/1997, ed anche la Riforma riprende ed estende questo divieto. Ma cosa significa concretamente?
La normativa elenca un preciso numero di situazioni che costituiscono sintomo di violazione di questo divieto e troviamo ad esempio:
- Cessione di beni a condizioni di favore a soci, associati, parenti ecc effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualifica
- Acquisto di beni o servizi a valori superiori al normale senza valide ragioni economiche
- Corresponsione ai lavoratori di stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dal CCNL di riferimento per medesime qualifiche
- Compensi agli amministratori di emolumenti superiori a quelli previsti per il presidente di collegio sindacale di una SPA
Tra tutti questi indicatori le situazioni più di frequente a rischio sono sicuramente l'acquisto o la vendita di beni o servizi a prezzi non in linea con i valori di mercato, sia perché eccessivamente onerosi sia perché al contrario stranamente economici.