Comunicazione al Registro Nazionale dei rapporti di collaborazione sportiva
Alla data odierna, fine agosto 2023, il decreto correttivo bis di Riforma dello Sport, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 26 luglio non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza le disposizioni in esso contenute non sono ancora in vigore.
Tra di esse vi è però una norma che appare una complicazione, ma invece è da considerare una semplificazione anche se comporta adempimenti aggiuntivi: è stata disposta una modifica all'art. 28, comma 3, D.lgs. 36/2021 che prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo di questo articolo, ossia quello riguardante le comunicazioni di instaurazione di rapporti di collaborazione solo al di sopra dei 5.000€ di compensi.
Conseguentemente, se la norma verrà confermata in Gazzetta Ufficiale, ogni contratto di lavoro sportivo dilettantistico dovrà essere comunicato anche tramite il Registro e non più solamente quelli superiori ai 5.000€, eliminando così il problema dell'identificazione del momento di superamento e relativa comunicazione. Se da un lato appare appunto come una complicazione dato che ogni rapporto di lavoro dovrà essere oggetto di apposita segnalazione, dall'altra parte si evita il rischio di dimenticarsi di effettuare la comunicazione al superamento della soglia dei 5.000€ oppure nel caso in cui il soggetto sportivo non si ricordi di avvisare il sodalizio sportivo di aver superato tale franchigia.
La segnalazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro potrà essere effettuata direttamente dall'ente sportivo tramite il portale del Registro Nazionale, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato che effettuerà l'adempimento tramite gli ordinari canali previsti dalla normativa.
Le comunicazioni non saranno inoltre preventive, ma potranno essere inviate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto. il suggerimento è però di effettuarla preventivamente in quanto, in caso di verifica, potrebbe essere contestato un rapporto di lavoro irregolare benché la norma conceda questa finestra temporale per adempiere all'obbligo comunicativo.