Associazioni e fattura elettronica dal 1 luglio 2022
Anche gli enti associativi (sportivi o ETS) con opzione
per la Legge n. 398/1991 sono soggetti al nuovo obbligo di fatturazione
elettronica che decorre, salvo rinvii, dal 1 luglio 2022.
L'art. 18 Decreto Legge n. 36/2022 prevede l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime forfettario con ricavi o compensi superiori a 25.000€, prevedendo un periodo "cuscinetto" di moratoria sulle sanzioni, proprio per consentire ai contribuenti di adattarsi. Tra i soggetti c.d. "forfettari" non rientrano solo le persone fisiche che applicano la Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89, ma anche tutti gli enti associativi che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla Legge n. 398/1991.
L'onere della fatturazione elettronica grava sia nel caso in cui l'associazione abbia incassato importi relativi all'attività commerciale pari o superiori a 25.000€ nel corso del 2021, ma anche se ha aperto P.IVA nel corso dell'anno 2021 ed i ricavi ragguagliati ad anno superano tale importo.
Pertanto, un'associazione in regime forfettario che abbia iniziato l'attività ad esempio al 1 ottobre 2021 e che abbia percepito compensi nell'anno pari a 15.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1 luglio 2022, in quanto il reddito ragguagliato ad anno supera l'importo medio mensile di 2.083€.
SOGGETTI ENTRO SOGLIA 25.000€
Gli enti con ricavi inferiori ai 25.000€, non accedendo il 1 luglio alla fatturazione elettronica, potranno optare se vorranno a decorrere dal 1 gennaio 2023, mentre saranno obbligati ad adottarla dal 1 gennaio 2024.
In considerazione dell'introduzione della fatturazione elettronica, i soggetti sotto soglia continueranno ad emettere la fattura cartacea ma i clienti non sapranno se sia ancora corretto registrare quel documento. In considerazione di questo elemento si suggerisce che si indichi in fattura una descrizione come la seguente "contribuente con ricavi inferiore ai 25.000€ nell'anno 2021, non soggetto ad obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 18 DL 36/2022"
AUTOFATTURA E REVERSE CHARGE
L'adempimento dell'autofattura riguarderà anche gli enti associativi, oltre alla generalità dei contribuenti soggetti a fatturazione elettronica. Non è stato previsto alcun esonero e sarà quindi necessario prestare particolare attenzione alle numerose operazioni, soprattutto di acquisto servizi, che i sodalizi compiono spesso in maniera inconsapevole; si pensi ad esempio alle fatture di Facebook, SumUp, Playtomic ed altri fornitori di servizi esteri.
Invece in merito al Reverse Charge si
ricorda che la Circolare n. 14/E/2015 l'Agenzia delle entrate si era
pronunciata in merito all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile
risolvendo alcune criticità applicative che riguardano i soggetti che applicano,
tra gli altri, il regime di cui alla Legge n. 398/1991. Tali soggetti in virtù
dell'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, registrazione
e dichiarazione cui al Titolo II, D.P.R. 633/1972 avrebbero avuto difficoltà
nell'applicare il meccanismo del reverse
charge in relazione alle prestazioni ricevute. La circolare in
oggetto, nell'elencare a titolo esemplificativo i soggetti che beneficiando di
particolari regimi fiscali e sono quindi esonerati dagli adempimenti previsti
dal D.P.R. 633/1972, afferma che sono esclusi dall'applicazione del reverse charge anche gli "enti che
hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991". Salvo nuove
indicazioni si può quindi ritenere che i sodalizi ne saranno ancora
esonerati.