Assemblee per modifica statuti senza verifica delle presenze
Il Ministero del Lavoro con la recentissima Nota 3877 ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla necessità di effettuare verifiche da parte degli attuali Registri regionali sugli adeguamenti statutari effettuati dalle associazioni, in particolare di quelle che si avvalgono del regime semplificato dell'assemblea ordinaria, al fine di verificare due punti:
- Soggezione ai vincoli imposti dallo statuto con riferimento ai quorum assembleari per prima e seconda convocazione;
- Controllo che l'eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con la semplice assemblea ordinaria
Scopo di queste verifiche sarebbe quello di ritenere non valida l'assemblea e quindi l'adeguamento statutario chiedendone la ripetizione.
Il Ministero ha però precisato che i controlli che dovranno essere effettuati dagli Uffici, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, non riguarderanno la regolarità della costituzione e dello svolgimento delle assemblee convocate per l'approvazione degli adeguamenti statutari, ma solo la conformità al Codice del Terzo Settore come previsto dall'art. 47.
Viene quindi precisato nella Nota ministeriale che gli Uffici regionali e provinciali devono tenere in considerazione solamente i profili pubblicistici degli adeguamenti statutari, ossia il mero controllo della conformità al D.lgs. 117/2017 dove tra l'altro risulta che i verbali per l'approvazione degli statuti non sono tra i documenti che possono essere richiesti ai fini dell'iscrizione al RUNTS.
Conseguentemente gli Uffici non dovranno effettuare un controllo dei
profili privatistici degli enti in quanto non rientra nella propria sfera di
competenza e non potranno quindi verificare il regolare svolgimento delle
assemblee poiché si tratta di una fase interna al sodalizio nella quale gli
Uffici del Registro regionale o provinciale non sono deputati ad effettuare
verifiche