La Compatibilità tra compensi erogati dalle associazioni e indennità di disoccupazione NASPI e DisColl

19.04.2024

Il D.lgs. 22/2015 disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorative compatibili con la percezione della NASPI o della DisColl, ma entro un certo limite reddituale. Per entrambe le indennità l'assicurato deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto ai fine della riduzione dei sussidi

Il 9 aprile 2024 l'INPS ha pubblicato, tramite il messaggio n. 1414, i nuovi limiti di reddito da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l'anno 2023;
  • l il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024;
  • l il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.500 euro per l'anno 2024.

Al di sotto di tali importi l'indennità di disoccupazione viene ridotta di un importo fino all'80%, oltre questi limiti la NASPI o la DisColl vengono azzerate

L'Istituto, infine, ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale tramite PrestO, di cui all'art. 54-bis D.L. 50/2017, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore di tali indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto